Sostituzione DSGA per breve periodo | l’incarico non può eccedere i 3 mesi consecutivi
La sostituzione temporanea del DSGA rappresenta una sfida gestionale, soprattutto quando si tratta di periodi brevi. Secondo l'art. 57 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, l’incarico di sostituzione non può superare i tre mesi consecutivi, garantendo continuità e efficienza. Questa normativa, riepilogata dall'Aran nel suo orientamento del 12 giugno, offre un quadro chiaro per affrontare le esigenze di supplenza, assicurando che le scuole operino senza interruzioni.
L'Aran con orientamento del 12 giugno riepiloga la normativa relativa allo sostituzione del titolare dell’incarico di DSGA per un breve periodo. L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, al comma 1, prevede una forma di sostituzione che si può definire “breve” del titolare di incarico di DSGA nel caso in cui lo stesso si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Sostituto del titolare dell’incarico di DSGA; Sostituzione del Dsga assente, due orientamenti dall’ARAN; Sostituzione del DSGA assente: un sistema gravemente inefficace di cui la scuola fa le spese.
Il ds può sostituire il dsga assente per malattia, fino ai tre mesi di assenza. Per assenze brevi, sotto i 15 gg, si valuta caso per caso. - “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata ... Segnala tecnicadellascuola.it
Il Dirigente scolastico può sostituire il DSGA assente per meno di 15 giorni? Parere ARAN - “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il ... tecnicadellascuola.it scrive