Rottamazione Quater, scadenza del 30 novembre e pagamenti validi fino al 9 dicembre

rottamazione quater

Il 30 novembre rappresenta la nuova scadenza per la prossima rata della Rottamazione quater. Sono interessati i contribuenti che hanno rispettato i versamenti precedenti e devono procedere con il pagamento della decima rata. Per i soggetti riammessi alla definizione agevolata secondo la Legge n. 15/2025, è prevista invece la seconda rata del nuovo piano.

Grazie ai 5 giorni di tolleranza e agli slittamenti previsti in caso di festività, i versamenti saranno considerati regolari se effettuati entro il 9 dicembre 2025, come indicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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Per procedere al pagamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili anche in copia nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il mancato pagamento, o un versamento tardivo o parziale, comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata; le somme versate saranno considerate come semplice acconto.

I contribuenti possono pagare presso banca, uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, sportelli Atm abilitati, tramite i canali digitali di banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a pagoPA. Il versamento è possibile anche online sul sito dell’Agenzia o tramite l’App Equiclick, oltre che direttamente agli sportelli previa prenotazione.

Chi non ha più a disposizione la comunicazione con i moduli può scaricarne una copia nell’area riservata del sito (accesso con Spid, Cie, Cns o Entratel per gli intermediari), oppure richiederla via e-mail dall’area pubblica allegando un documento di identità. Online è disponibile anche ContiTu, il servizio che permette di selezionare e pagare solo alcuni degli avvisi o cartelle inclusi nella comunicazione delle somme dovute.

La Rottamazione quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Prevede il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese per notifiche ed eventuali procedure esecutive, escludendo sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie, non sono dovuti interessi e aggio.

La Legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe, ha introdotto un’ulteriore possibilità per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024 per mancato o tardivo pagamento. Era possibile presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e scegliere se saldare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o attivare un nuovo piano fino a un massimo di dieci rate.