Docente precaria per 114 mesi, Firenze conferma quattro mensilità di risarcimento
Per quasi dieci anni ha insegnato spagnolo nello stesso istituto con contratti a termine. Dopo aver vinto il concorso ha atteso altri cinque anni per il ruolo, ma la stabilizzazione non cancella il diritto al risarcimento.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà corrispondere quattro mensilità di stipendio a un'insegnante di spagnolo della provincia di Arezzo, rimasta precaria per quasi dieci anni prima di ottenere il posto a tempo indeterminato. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il ricorso del Mim, confermando la decisione del tribunale di Arezzo sulla reiterazione illegittima dei contratti a termine.
La controversia riguardava soprattutto gli effetti della successiva stabilizzazione. Secondo il Ministero, l'assunzione definitiva della professoressa, arrivata dopo la vittoria di un concorso pubblico, aveva già compensato il precedente periodo di precariato. I giudici hanno invece stabilito che il superamento della selezione non costituisce una riparazione del danno derivante dall'utilizzo prolungato dei contratti a termine.
La vicenda lavorativa dell'insegnante comprende 13 contratti annuali, tutti con scadenza al 30 giugno, sottoscritti nell'arco compreso tra gli anni scolastici 2009-2010 e 2024-2025. La docente ha prestato servizio insegnando lingua e letteratura spagnola nello stesso istituto superiore della provincia di Arezzo, accumulando complessivamente 114 mesi e 27 giorni di supplenze, un periodo superiore di oltre tre volte alla soglia europea dei 36 mesi.
Nel 2020 la professoressa aveva partecipato al concorso ordinario, conquistando il primo posto in graduatoria. Nonostante il risultato, l'immissione in ruolo è arrivata soltanto il 1° settembre 2025, a cinque anni dalla vittoria della selezione. La lavoratrice ha quindi intrapreso un'azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento dell'abuso nella successione dei contratti e il relativo indennizzo.
Il tribunale di Arezzo aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al risarcimento. Contro quella pronuncia il Ministero aveva presentato appello, sostenendo che il raggiungimento del posto fisso escludesse ulteriori pretese economiche. La sezione lavoro della Corte d'appello di Firenze ha però confermato la condanna, mantenendo l'indennità di quattro mensilità prevista dalla prima decisione, nell'ambito della disciplina che contempla un risarcimento compreso tra quattro e ventiquattro mensilità.
Determinante è stata la natura del percorso attraverso il quale l'insegnante ha ottenuto la stabilizzazione. Il concorso del 2020 prevedeva infatti una prova preselettiva, due scritti e un orale ed era accessibile anche a candidati già assunti a tempo indeterminato. Non si trattava, dunque, di una procedura riservata ai precari per compensare il precedente utilizzo dei contratti a termine.
«La docente ha conquistato il posto con le proprie capacità, non come effetto diretto e immediato dell'abuso», ha spiegato l'avvocato Amedeo Stoppa, che ha assistito l'insegnante. Il legale ha osservato inoltre che, quando venne bandito il concorso, il superamento del limite temporale era già avvenuto da diversi anni.
La sentenza distingue così il diritto all'assunzione, maturato attraverso una selezione pubblica, dal risarcimento per il precedente rapporto di lavoro. Il successivo ingresso in ruolo non elimina automaticamente le conseguenze economiche della lunga precarietà, né sana retroattivamente le irregolarità già maturate, comprese quelle relative al trattamento legato all'anzianità di servizio.
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