Lucca, licenziata dopo le cure oncologiche: reintegro e stop al recupero di 97.692 euro

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A Lucca il Tribunale del lavoro ha disposto il reintegro di un'assistente scolastica con grave disabilità, licenziata dopo anni di assenza per cure oncologiche. Annullata anche la richiesta ministeriale di restituire quasi 98mila euro.

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Lucca, licenziata dopo le cure oncologiche: reintegro e stop al recupero di 97.692 euro
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Il ministero dell'Istruzione e del merito dovrà reintegrare un'assistente amministrativa di un istituto scolastico di Lucca, riconoscendole anche gli stipendi maturati dall'aprile 2025 fino all'effettivo ritorno in servizio. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro, che ha dichiarato illegittimo e discriminatorio il licenziamento della dipendente, affetta da una grave patologia oncologica. La sentenza di primo grado ha inoltre fermato la procedura con cui l'amministrazione pretendeva la restituzione di 97.692 euro percepiti durante gli anni di malattia.

Alla base della decisione della giudice Antonella De Luca c'è il trattamento riservato alla lavoratrice, le cui assenze erano legate a una condizione di invalidità riconosciuta e documentata. Secondo il Tribunale, l'istituto aveva applicato le regole ordinarie sul periodo di comporto, ossia il limite massimo di assenza per malattia durante il quale viene conservato il posto, senza considerare le specifiche tutele previste per una persona con grave disabilità certificata.

La vicenda sanitaria dell'impiegata risale al periodo compreso tra il 2014 e il 2019, quando aveva affrontato due interventi oncologici e le successive cure, con conseguenze invalidanti. Dal 2019 fino all'aprile 2025 la donna era rimasta continuativamente assente dal lavoro, inviando regolarmente certificati medici che collegavano la propria condizione patologica all'invalidità riconosciuta.

Nonostante la documentazione disponibile, tra aprile e maggio 2025 l'amministrazione scolastica le aveva comunicato il licenziamento, sostenendo che il periodo di comporto fosse stato superato già nel gennaio 2020. La situazione si era ulteriormente aggravata a settembre, quando era stata avviata una procedura per recuperare gli stipendi corrisposti successivamente alla data individuata dalla scuola come termine massimo delle assenze consentite. La somma richiesta ammontava a 97.692 euro.

Il Tribunale ha contestato anzitutto il comportamento dell'amministrazione, che avrebbe dovuto avvertire tempestivamente la dipendente dell'eventuale avvicinarsi della scadenza del periodo di comporto. Una comunicazione preventiva le avrebbe consentito di valutare la richiesta di un'aspettativa non retribuita oppure di domandare il rientro in servizio, previa verifica della Commissione medica e con gli adattamenti lavorativi compatibili con la sua disabilità.

La scuola, invece, aveva lasciato trascorrere diversi anni prima di intervenire. Un ritardo che, secondo la giudice, aveva creato nella lavoratrice un legittimo affidamento sulla continuità del rapporto di impiego. L'amministrazione non poteva quindi correggere retroattivamente un proprio errore attraverso un licenziamento immediato, accompagnato dalla pretesa di ottenere indietro le retribuzioni già versate.

Un altro aspetto determinante riguarda il mancato riconoscimento della particolare situazione sanitaria dell'assistente amministrativa. I certificati indicavano espressamente che le assenze dipendevano da uno stato patologico collegato all'invalidità. Applicando indistintamente il limite ordinario previsto per i lavoratori senza disabilità, l'istituto ha adottato, secondo il Tribunale, un trattamento discriminatorio.

La sentenza censura anche la gestione delle richieste avanzate dalla dipendente dopo la comunicazione del provvedimento. La donna aveva prima domandato un periodo di aspettativa e successivamente manifestato la disponibilità a riprendere il lavoro attraverso accomodamenti ragionevoli, vale a dire misure organizzative adeguate alle sue condizioni di salute. Entrambe le istanze erano state respinte.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice del lavoro, l'amministrazione avrebbe dovuto convocare l'impiegata, sottoporla alla valutazione della Commissione medica e verificare concretamente le condizioni per consentirle di tornare a svolgere le proprie mansioni. La dirigenza scolastica aveva invece scelto di interrompere il rapporto senza seguire questo percorso, pur conoscendo la situazione di disabilità documentata.

La decisione chiude così il primo grado della controversia con l'accoglimento delle ragioni della lavoratrice. Oltre al ripristino del rapporto di impiego, il ministero dovrà corrisponderle le retribuzioni dovute dal mese di aprile 2025 fino al reintegro effettivo. Viene inoltre meno la richiesta di restituzione degli stipendi ricevuti negli anni precedenti, che avrebbe comportato per l'assistente amministrativa un esborso di quasi 100mila euro.

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