Naspi 2026: nuovi requisiti Inps dopo dimissioni o risoluzioni consensuali

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Naspi 2026: nuovi requisiti Inps dopo dimissioni o risoluzioni consensuali
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L’Inps ha diffuso nuovi chiarimenti sulle modifiche alla Naspi introdotte dalla legge di Bilancio 2025, in vigore per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2025. Le novità riguardano in particolare i requisiti contributivi per l’accesso alla prestazione in caso di dimissioni o risoluzioni consensuali da un rapporto a tempo indeterminato.

Il nuovo requisito stabilisce che, nei casi in cui vi sia stata una cessazione volontaria del lavoro (per dimissioni o risoluzione consensuale) nei dodici mesi precedenti la perdita involontaria dell’impiego per cui si richiede la Naspi, il lavoratore dovrà aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione a partire dalla data della cessazione volontaria.

Restano escluse da questo vincolo le dimissioni per giusta causa, quelle intervenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità, e le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. In questi casi, l’accesso alla Naspi è consentito senza il nuovo requisito contributivo.

L’Inps precisa che la cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato, mentre la cessazione involontaria per cui si richiede l’indennità può essere riferita sia a rapporti a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Sono considerate valide ai fini delle 13 settimane di contribuzione:

  • i contributi previdenziali versati durante un rapporto di lavoro subordinato, inclusa la quota Naspi;
  • i contributi figurativi per maternità obbligatoria, se al momento dell’astensione risultava già versata o dovuta contribuzione;
  • i periodi di congedo parentale indennizzati durante il rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in Paesi UE o convenzionati, se cumulabili;
  • i periodi di assenza per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno.

Le settimane di contribuzione nel settore agricolo maturate tra la cessazione volontaria e quella involontaria possono essere cumulate e considerate valide per raggiungere il requisito delle 13 settimane.

L’Inps sottolinea che queste modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 riguardano solo il requisito contributivo aggiuntivo e non modificano la modalità di calcolo dell’importo e della durata della Naspi, che continueranno a essere determinati secondo le norme già in vigore.

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