Supplenti brevi docenti e ATA fino a 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari
Il personale docente, educativo e ATA con contratti a tempo determinato breve può richiedere fino a sei giorni di permesso non retribuito all’anno scolastico per motivi personali o familiari. La normativa riguarda sia insegnanti che addetti amministrativi e di supporto. I permessi devono essere richiesti e autorizzati secondo le procedure stabilite, senza retribuzione durante i giorni di assenza. La misura si applica per l’intera durata dell’anno scolastico.
Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato breve può usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di 6 giorni per anno scolastico. La disciplina riguarda i contratti diversi da quelli annuali al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno. Rientrano quindi anche le supplenze fino al termine delle lezioni, che non coincidono con i contratti fino al 30 giugno. Il riferimento è l’articolo 35, comma 13, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. La norma attribuisce al personale docente, educativo e ATA a tempo determinato, diverso da quello indicato per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, permessi non retribuiti fino a 6 giorni nell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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