Vittima insoddisfatta del risarcimento ma non può opporsi all' estinzione del reato per l' imputato
Una vittima che ha ricevuto un risarcimento considerato insufficiente non può opporsi all'estinzione del reato. Dopo che l'imputato ha versato la somma stabilita, il procedimento penale si conclude e il reato viene estinto. La parte civile, tuttavia, non può presentare ricorso o fare appello perché si ritiene insoddisfatta dell'importo ricevuto. La decisione è definitiva e non soggetta a modifiche successive.
Reato estinto dopo il risarcimento, la parte civile non può fare appello perché ritiene insoddisfacente la somma.Lo ha stabilito la Corte d'appello di Perugia, dichiarando inammissibile il ricorso della vittima che si era opposta alla somma versata dall'imputato, ritenendola inadeguata. I giudici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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