Follower non seguaci di una setta Le motivazioni del proscioglimento di Ferragni
Il giudice ha deciso di prosciogliere l’imputata nel procedimento a suo carico, motivando la decisione con l’assenza di elementi sufficienti per confermare l’applicazione di un’aggravante. Secondo la sentenza, la presenza di comportamenti riconducibili a una semplice presenza sui social media non sarebbe bastata a qualificare i follower come membri di una setta. La decisione si basa su un’analisi delle prove e delle argomentazioni presentate nel corso del processo.
Se il giudice "avesse ritenuto fondata la tesi di sussistenza dell'aggravante, avrebbe assunto la conseguente decisione di responsabilità (se tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata fossero risultati integrati e senza ignorare l'intervenuta attività riparatoria da parte degli imputati)", ma essendo esclusa la minorata difesa, "l'accertamento di sussistenza dei reati contestati non solo non è imposto al giudice, ma non può essere oggetto del suo accertamento". Lo sostiene il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni con cui lo scorso gennaio ha prosciolto l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'.🔗 Leggi su Iltempo.it

"Messaggi ingannevoli, ma i follower non sono seguaci di un santone": ecco perché Chiara Ferragni è stata proscioltaSe fosse stata ritenuta fondata la “tesi di sussistenza dell'aggravante” il giudice “avrebbe assunto” la decisione “di responsabilità”.