Permessi per diritto allo studio | l’ARAN chiarisce che le 150 ore non si riproporzionano in caso di aspettativa

Con l’orientamento Id. 35942, l’ARAN ha chiarito che il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali richiesto da un docente non incide negativamente sul monte ore dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore annue per il personale a tempo pieno. L’Agenzia precisa innanzitutto che l’aspettativa per motivi di famiglia è disciplinata dagli artt. 69 e 70 del DPR 31957, ma ricorda che la materia del diritto allo studio è oggi regolata dall’art. 37 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. La norma contrattuale riconosce ai lavoratori la possibilità di fruire dei permessi per diritto allo studio nel limite massimo di 150 ore per anno solare, senza prevedere alcuna riduzione o riproporzionamento in caso di aspettativa non retribuita. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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