Curiosità e significato della soluzione Nominare
Scopri il significato e tutto quello che c'è da sapere sulla parola di 8 lettere che serve per completare i tuoi cruciverba. La soluzione Nominare è utile per risolvere le definizioni enigmistiche:
Il contratto da persona da nominare è quel contratto con cui una parte (lo stipulante) si riserva il potere di nominare, entro il termine legale (tre giorni) o il diverso termine pattiziamente stabilito, un'altra persona come parte sostanziale del contratto (Articolo 1402 c.c.): si riserva, cioè, di nominare chi deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto.
La riserva di nomina genera quindi una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto: il rapporto, infatti, viene ad esistere tra le parti originarie (stipulante e promittente), ma è previsto, in alternativa, che il contratto faccia capo ad un terzo. Infatti, l'atto di nomina determina una situazione per cui il nominato entra nel contratto come parte sostanziale in aggiunta o in sostituzione dello stipulante, acquistando retroattivamente i diritti e gli obblighi. Se il termine scade senza che alla controparte venga comunicata la nomina, il contratto si consolida in capo allo stipulante.
La riserva di nomina è un patto accessorio, ed è da tenersi distinta rispetto alla clausola che autorizza la cessione del contratto: la nomina, infatti, fa acquistare al nominato la posizione di parte con effetto retroattivo, mentre nella cessione la posizione di parte si trasferisce dal cedente al cessionario con effetto a partire dalla cessione. La riserva di nomina è diversa anche dalla rappresentanza: infatti, con la riserva di nomina lo stipulante non si estranea dal contratto, anzi ne diviene parte sostanziale.
Secondo una dottrina, il contratto per persona da nominare deve ricondursi allo schema della condizione: il contratto concluso tra stipulante e promittente sarebbe cioè sottoposto a condizione risolutiva (la nomina)e, accanto a questo contratto, si porrebbe quello tra terzo e promittente, a sua volta sottoposto a condizione sospensiva (anche qui, la nomina). È vero che la nomina risolve gli effetti del contratto in capo allo stipulante, ma è improprio dire che siamo in presenza di una condizione risolutiva, dato che la nomina non rende incerto il rapporto nella sua interezza, ma si limita a rendere incerto un elemento, quello della titolarità finale dei diritti e degli obblighi che ne nascono.
Secondo altri Autori la riserva di nomina è un'autorizzazione: si concreta, infatti, nell'autorizzazione che una parte dà all'altra di andare a mutare in proprio favore e con effetto retroattivo la titolarità del rapporto contrattuale. Tale tesi viene però criticata osservando che il concetto di autorizzazione è privo di un proprio autonomo rilievo giuridico, rimanendo esclusivamente sul piano empirico-descrittivo: la nozione, infatti, lascerebbe impregiudicata l'individuazione sia del profilo funzionale, sia della disciplina di riferimento, atteso che l'autorizzazione non è oggetto di una propria disciplina.
Il negozio autorizzativo sembra, invero, risolversi in altre fattispecie, queste sì oggetto di qualifica e disciplina. Il contratto all'esame appare dunque essere riconducibile all'area della rappresentanza, ed in particolare alla rappresentanza cd. eventuale (quale sottocategoria della rappresentanza in incertam personam).
Malgrado la presenza della riserva di nomina, il contratto è perfetto tra le parti originarie; in ordine all'efficacia, invece, c'è dissenso. Per alcuni mancherebbe una sospensione degli effetti finali: il contratto avrebbe immediata efficacia traslativa, perciò il bene entrerebbe nel patrimonio dello stipulante; i suoi creditori potrebbero aggredirlo e sottoporlo ad atti conservativi, ma il soddisfacimento del loro diritto rimarrebbe subordinato al consolidamento del contratto in capo al loro debitore. Per altri l'efficacia rimarrebbe sospesa sino alla dichiarazione di nomina o sino alla spirare del termine per realizzarla: nondimeno il completamento della fattispecie nei due modi ora indicati determinerebbe la produzione ex tunc degli effetti, col risultato che dopo lo spirare del termine per la nomina (sia o no questa intervenuta), l'efficacia del contratto apparirebbe prodotta senza soluzione di continuità, già dalla conclusione di quest'ultimo. La legge non pone limitazioni per l'applicabilità dell'istituto: sembra che la clausola che prevede la riserva di nomina sia apponibile ad ogni contratto. Per alcuni, resterebbero esclusi dall'ambito di operatività della figura i contratti intuitus personae (nei quali l'identità del contraente o la sua presenza o le sue qualità sono determinanti per la formazione del consenso).
Lo stipulante è parte formale e sostanziale del negozio, quindi è a lui che bisogna guardare per accertare la sussistenza della capacità e dell'integrità del consenso. Una volta nominato efficacemente il terzo, si applicano le norme sulla rappresentanza: per la nomina non sono richieste formalità. Però, va rilevato che la riserva richiede che si osservino gli oneri di opponibilità previsti per il contratto principale, soprattutto la trascrizione (sarà perciò inopponibile la riserva di nomina rispetto ai creditori dello stipulante ed ai suoi aventi causa che hanno trascritto il loro acquisto prima della trascrizione della riserva).
Italiano
Verbo
Transitivo
nominare (vai alla coniugazione)
- definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu
Sillabazione
- no | mi |nà| re
Pronuncia
IPA: /nomi'nare/
Etimologia / Derivazione
dal latino nominare ossia "dare un nome, citare, eleggere" che deriva da nomen cioè "nome"
Sinonimi
- battezzare, chiamare, denominare, intitolare
- ricordare, citare, menzionare, pronunciare
- citare, elencare, menzionare, ricordare
- (a una carica, un ufficio) designare, incaricare, eleggere, indicare, investire, proporre
Contrari
- depennare, ignorare, tacere, trascurare
- (da una carica, un ufficio) destituire, deporre, esonerare, sospendere
Parole derivate
- denominare, rinominare
Traduzione
- Francesco Sabatini e Vittorio Coletti, Il Sabatini Coletti edizione online su corriere.it, RCS Mediagroup
- AA.VV., Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari edizione on line su corriere.it, RCS Mediagroup
- AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it, Istituto dell'Enciclopedia Italiana
- Enrico Olivetti, Dizionario Italiano Olivetti edizione on line su www.dizionario-italiano.it, Olivetti Media Communication
- AA.VV., Dizionario sinonimi e contrari, Mariotti, 2006, pagina 359