Newsletter e privacy, dal 29 ottobre puoi rifiutare i tracking pixel senza disiscriverti
Le nuove regole sui pixel di tracciamento nelle email sono operative dal 29 ottobre. Chi riceve newsletter può negare il monitoraggio delle aperture senza perdere l'iscrizione, mentre aziende e piattaforme devono aggiornare informative e consensi.
Chi riceve abitualmente newsletter e comunicazioni commerciali può continuare a leggere i messaggi senza autorizzare necessariamente il controllo delle proprie abitudini di apertura. È uno degli effetti delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, per le quali il termine di adeguamento è scaduto il 29 ottobre 2026. Le disposizioni riguardano aziende, editori digitali e piattaforme che utilizzano strumenti per monitorare le email inviate agli iscritti.
La scadenza spiega perché negli ultimi giorni numerosi utenti abbiano ricevuto comunicazioni dedicate alla privacy, aggiornamenti delle informative e richieste relative al consenso. I gestori dei servizi devono rendere trasparente l'eventuale utilizzo dei sistemi di tracciamento e assicurare agli interessati la possibilità di gestire le proprie preferenze.
La tecnologia interessata è quella dei tracking pixel, piccolissime immagini inserite nel codice HTML delle email e generalmente invisibili a chi legge. Questi elementi permettono al mittente di raccogliere informazioni sull'apertura dei messaggi e, in determinate configurazioni, di collegarle a uno specifico destinatario.
Il sistema funziona attraverso un collegamento a un'immagine conservata su un server esterno. Quando il programma di posta visualizza il messaggio e scarica automaticamente i contenuti grafici, invia una richiesta al server che ospita il pixel. Questa operazione può consentire di registrare la data e l'ora dell'apertura, il numero di accessi e informazioni tecniche come l'indirizzo IP o le caratteristiche del dispositivo utilizzato.
Per distinguere i singoli destinatari, le piattaforme possono assegnare a ciascuna email un identificativo univoco. Il codice permette di associare la richiesta proveniente dal programma di posta a un determinato indirizzo, consentendo di ricostruire le interazioni con le comunicazioni ricevute.
La registrazione dell'apertura, tuttavia, non dimostra necessariamente che il destinatario abbia letto il contenuto. Alcuni servizi, tra cui Apple Mail con le relative funzioni di protezione della privacy, possono scaricare le immagini attraverso sistemi automatici che rendono meno attendibili le statistiche. Viceversa, chi disabilita il caricamento delle immagini remote può leggere un messaggio senza che il pixel registri l'operazione.
Le disposizioni del Garante intervengono soprattutto sull'utilizzo di queste informazioni per analizzare il comportamento individuale. Quando i dati raccolti servono a valutare le preferenze di una persona, adattare la frequenza delle comunicazioni o costruire profili destinati al marketing, occorre acquisire preventivamente un consenso libero, specifico e informato.
Il consenso al tracciamento può essere compreso anche nell'adesione alle comunicazioni promozionali, purché l'impiego dei pixel sia spiegato chiaramente e la scelta dell'utente avvenga senza forzature. Una generica autorizzazione al marketing, priva delle informazioni necessarie, non è automaticamente sufficiente a giustificare qualsiasi attività di monitoraggio.
Per i destinatari delle newsletter, la conseguenza più concreta riguarda la possibilità di distinguere la ricezione dei contenuti dal controllo delle aperture. Chi non desidera essere monitorato può negare o revocare il consenso al tracciamento individuale, continuando a ricevere le comunicazioni alle quali è regolarmente iscritto.
La revoca deve essere semplice e accessibile. Il gestore può mettere a disposizione un collegamento all'interno delle email oppure un'apposita sezione dedicata alle preferenze sulla privacy. L'utente deve poter modificare la propria scelta senza essere obbligato a cancellare l'iscrizione e senza subire limitazioni nella fruizione del servizio.
Chi riceve una richiesta di aggiornamento può quindi leggere l'informativa, verificare quali dati vengono raccolti e decidere se autorizzare il monitoraggio. Non è necessario accettare il tracciamento comportamentale soltanto per mantenere attiva una newsletter. Se il consenso non viene concesso, il mittente deve evitare le attività di monitoraggio individuale che richiedono tale autorizzazione.
Le Linee guida, adottate dal Garante il 17 aprile 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, prevedono comunque alcune eccezioni. Il consenso preventivo può non essere necessario per rilevazioni statistiche realmente aggregate che impediscono di ricostruire il comportamento del singolo destinatario, oppure per specifiche esigenze di sicurezza e determinate comunicazioni istituzionali o di servizio.
Queste deroghe non autorizzano un utilizzo indiscriminato dei pixel. Ogni trattamento deve rispettare le condizioni previste dalla normativa, limitare la raccolta dei dati a quanto necessario e garantire informazioni comprensibili agli interessati. Le aziende devono inoltre adottare misure tecniche che riducano il rischio di identificare gli utenti e proteggano i dati personali già nella configurazione dei sistemi.
Per chi utilizza quotidianamente la posta elettronica, il cambiamento non riguarda quindi la possibilità di ricevere newsletter, ma il controllo sulle informazioni raccolte durante la loro consultazione. La decisione di autorizzare il monitoraggio individuale deve essere consapevole e, quando il consenso è richiesto, può essere modificata anche dopo l'iscrizione.
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