Concordato preventivo 2026-2027, più flessibilità sugli errori e adesione entro il 2 novembre
Per le partite IVA soggette agli ISA si avvicina il termine per il concordato 2026-2027. La nuova circolare chiarisce accesso, correzione degli errori e limiti alle proposte, con adesione possibile fino al 2 novembre 2026.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 6 ottobre la circolare n. 8/E dedicata al concordato preventivo biennale 2026-2027. Il documento raccoglie i chiarimenti sulle condizioni di accesso, sul calcolo della proposta, sugli effetti dell’adesione e sulle modifiche normative introdotte nel corso del 2026.
La scelta riguarda i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo tenuti all’applicazione degli ISA per il 2025, compresi coloro che avevano già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e intendono accettare una nuova proposta. Il termine ordinario del 31 ottobre 2026, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre.
Con il concordato il contribuente accetta per due anni una base imponibile proposta dal Fisco ai fini delle imposte sui redditi e, quando dovuta, dell’IRAP. L’accordo consente inoltre di beneficiare delle misure premiali collegate agli ISA, con effetti su rimborsi, compensazioni e controlli, mentre eventuali maggiori redditi prodotti rispetto a quelli concordati non modificano, nei limiti previsti dalla disciplina, la base concordata.
Una delle novità interessa direttamente il calcolo delle proposte. Per i contribuenti con punteggio ISA compreso tra 6 e 8 l’incremento massimo rispetto al reddito rettificato dell’anno precedente è fissato al 30 per cento. Per chi presenta un punteggio inferiore a 6 il tetto sale al 35 per cento. L’obiettivo è contenere gli aumenti anche nei casi di affidabilità fiscale più bassa.
Cambiano anche le conseguenze degli errori legati all’accesso. Se il contribuente aderisce pur non possedendo i requisiti richiesti, oppure in presenza di una causa di esclusione, l’adesione è considerata priva di effetti fin dall’origine. Tra le condizioni previste rientra anche la situazione dei debiti tributari o contributivi definitivamente accertati, con la soglia di 5.000 euro stabilita dalla disciplina.
Il decreto legislativo n. 148 del 2026 ha inoltre reso meno rigido il trattamento di alcune irregolarità dichiarative. Le violazioni possono essere corrette, nei casi consentiti, mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con la conseguente rideterminazione delle basi concordate. La decadenza resta invece prevista nei casi indicati dalla legge, tra cui gli accertamenti che determinano scostamenti superiori al 30 per cento.
La circolare dedica infine attenzione a chi rinnova il concordato dopo il biennio 2024-2025, per il quale sono stati rafforzati alcuni meccanismi premiali. Per valutare l’adesione entro il 2 novembre sarà quindi necessario confrontare la proposta ricevuta con il reddito atteso e con la situazione fiscale del singolo contribuente. Per chi resta fuori dal concordato rimane prevista una maggiore attenzione nell’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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