Bonifici dai genitori ai figli, quando può scattare l'8% oltre la franchigia da un milione

Notizia in breve

Un bonifico importante da un genitore a un figlio può avere effetti fiscali diversi a seconda della sua natura. La franchigia resta di un milione di euro, mentre in alcuni casi di liberalità accertata può applicarsi l’aliquota dell’8%.

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Non tutti i trasferimenti di denaro tra genitori e figli seguono lo stesso trattamento fiscale. A fare la differenza sono la ragione del pagamento, l’importo, la documentazione disponibile e le modalità con cui l’operazione viene effettuata. Per le somme più consistenti, quindi, la causale inserita nel bonifico può essere utile ma non è sufficiente, da sola, a stabilire la natura dell’operazione.

Il tema è stato affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026. Il procedimento riguardava oltre 8,2 milioni di euro tra denaro e titoli trasferiti da una madre alla figlia, provenienti da disponibilità precedentemente detenute all’estero. L’operazione era emersa durante accertamenti fiscali relativi ad altri tributi.

Nel corso del procedimento la beneficiaria aveva indicato la provenienza familiare delle somme per escludere che fossero propri redditi. Non era stata però dimostrata l’esistenza di un effettivo prestito da restituire o di un’altra operazione onerosa. Il trasferimento è stato quindi considerato una liberalità fiscalmente rilevante e assoggettato al regime previsto per queste fattispecie.

Il punto chiarito dalla decisione non è che ogni bonifico da un genitore a un figlio debba pagare l’8%. L’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni consente l’accertamento di determinate liberalità quando la loro esistenza risulta dalle dichiarazioni dell’interessato rese durante procedimenti diretti all’accertamento di tributi. In queste circostanze, sulla parte che supera l’eventuale franchigia prevista può essere applicata l’aliquota dell’8%.

Per le normali donazioni tra genitori e figli resta invece la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario e per ciascun donante. Oltre questa soglia l’aliquota ordinaria è del 4%. Se, per esempio, un genitore dona 1,2 milioni di euro a un figlio che non ha già utilizzato la franchigia con precedenti donazioni dello stesso genitore, l’imposta ordinaria riguarda 200mila euro e ammonta a 8mila euro.

La situazione cambia quando ricorrono i presupposti previsti per le liberalità accertate secondo l’articolo 56-bis. Sullo stesso importo eccedente di 200mila euro l’aliquota dell’8% porterebbe l’imposta a 16mila euro. Nel calcolo della franchigia possono inoltre incidere precedenti donazioni effettuate dallo stesso genitore allo stesso figlio, per cui la soglia non riparte necessariamente da zero a ogni trasferimento.

Un trattamento particolare riguarda il denaro destinato all’acquisto di un immobile. Le liberalità collegate a trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro proporzionale o all’Iva possono essere escluse dall’imposta sulle donazioni. È il caso, per esempio, del genitore che mette a disposizione le somme utilizzate dal figlio per acquistare una casa, purché sia possibile dimostrare concretamente il collegamento tra il trasferimento di denaro e la compravendita.

Per questo motivo scrivere nella causale del bonifico “acquisto casa” non offre automaticamente una protezione fiscale. È utile conservare la documentazione bancaria, gli atti relativi all’immobile e gli altri elementi che consentano di ricostruire l’impiego effettivo delle somme. Allo stesso modo, indicare la parola “prestito” non basta se non esiste realmente un obbligo di restituzione coerente con quanto dichiarato.

Per gli aiuti economici di importo contenuto il quadro è diverso. Le liberalità di modico valore non vengono equiparate automaticamente ai grandi trasferimenti patrimoniali e la valutazione tiene conto anche delle condizioni economiche di chi effettua il pagamento. Un contributo alle spese quotidiane, agli studi o ad altre necessità familiari non assume quindi, per il solo fatto di essere effettuato tramite bonifico, lo stesso rilievo fiscale di un trasferimento da centinaia di migliaia o milioni di euro.

Quando le somme diventano rilevanti, invece, è decisivo poter spiegare e documentare perché il denaro è stato trasferito. Donazione, prestito, sostegno per l’acquisto di un immobile e altre operazioni possono produrre conseguenze fiscali differenti, anche quando il movimento bancario appare formalmente identico.

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