Assegno unico 2026, nuove regole per figli all'estero e lavoratori Ue
L’Assegno unico 2026 amplia l’accesso dal 21 aprile: il beneficio può spettare anche per figli fiscalmente a carico residenti in un altro Paese Ue e ai lavoratori europei senza il precedente vincolo dei due anni di residenza in Italia.
Dal 21 aprile 2026 sono cambiate alcune condizioni per ottenere l’Assegno unico e universale. Le modifiche ampliano la platea dei beneficiari, includendo nuove situazioni familiari e lavorative legate alla mobilità all’interno dell’Unione europea.
Le indicazioni operative sono contenute nella circolare INPS numero 81 del 24 luglio 2026, che applica le novità introdotte dall’articolo 7-bis del decreto legge 19 febbraio 2026, numero 19, convertito nella legge 20 aprile 2026, numero 50.
La principale novità riguarda i figli che vivono fuori dall’Italia. L’Assegno unico può essere riconosciuto anche per i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, pur non facendo parte del nucleo familiare considerato ai fini dell’Isee italiano.
L’indicatore economico continua a essere utilizzato per calcolare l’importo della prestazione. La presenza di un figlio fiscalmente a carico residente in un altro Paese Ue viene però considerata ai fini del diritto all’assegno, secondo le regole europee sulle prestazioni familiari.
Cambia anche la disciplina per i cittadini dell’Unione europea che lavorano in Italia. Non è più richiesto il requisito di almeno due anni di residenza, anche non continuativi, nel territorio nazionale. Restano invece necessarie le altre condizioni previste dalla normativa.
La prestazione può spettare anche ai lavoratori che non risiedono in Italia, purché svolgano qui un’attività e siano iscritti alla previdenza obbligatoria italiana. In questi casi, il pagamento è limitato al periodo di lavoro soggetto alla legislazione previdenziale nazionale.
Il lavoratore non residente deve presentare una domanda riferita al singolo periodo di attività svolto in Italia. La richiesta va rinnovata ogni anno quando il rapporto di lavoro prosegue o riprende in un nuovo periodo.
Non cambiano le categorie di figli per le quali è riconosciuto il sostegno. L’Assegno unico spetta per ogni figlio minorenne e, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni.
Per i maggiorenni è necessario frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, essere disoccupati in cerca di lavoro oppure partecipare al servizio civile universale.
Per i figli con disabilità, invece, la prestazione continua a essere riconosciuta senza limiti di età. Restano inoltre in vigore i requisiti legati alla cittadinanza, al soggiorno regolare per i cittadini extra Ue, all’assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia e alla posizione previdenziale del richiedente.
Le modifiche adeguano la disciplina italiana alle norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, eliminando condizioni che limitavano l’accesso alla prestazione per alcune famiglie con componenti residenti o occupati in diversi Paesi dell’Unione.
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