Diritto di recesso online, dal 19 giugno 2026 basterà un clic per annullare gli acquisti

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Dal 19 giugno 2026 chi acquista online potrà esercitare il diritto di recesso attraverso una funzione digitale dedicata e facilmente accessibile. La novità riguarda e-commerce, marketplace e servizi online, con procedure più rapide e meno ostacoli per i consumatori.

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Diritto di recesso online, dal 19 giugno 2026 basterà un clic per annullare gli acquisti
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Dal 19 giugno 2026 cambiano le modalità con cui i consumatori potranno rinunciare a un acquisto effettuato online. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2025, che recepisce la direttiva europea 2023/2673, chi conclude un contratto tramite sito web o applicazione avrà a disposizione una procedura digitale semplice per esercitare il diritto di recesso.

La riforma nasce con l’obiettivo di eliminare percorsi complessi e passaggi burocratici che spesso rendevano difficile annullare un acquisto. Se un contratto può essere sottoscritto con pochi clic, anche la rinuncia dovrà poter avvenire con la stessa immediatezza. Non sarà quindi più sufficiente indicare un indirizzo email nascosto tra le condizioni contrattuali o richiedere la compilazione di moduli da stampare e inviare.

Le nuove regole interessano l’intero settore dell’e-commerce, senza distinzione tra grandi piattaforme e piccoli operatori. Rientrano nell’obbligo marketplace, negozi online, fornitori di servizi in abbonamento, professionisti che offrono consulenze via web, creatori di corsi digitali e venditori di prodotti fisici. L’elemento determinante è il canale utilizzato per concludere il contratto: se la vendita avviene online e il consumatore dispone del diritto di recesso, dovrà essere disponibile anche uno strumento digitale per esercitarlo.

La normativa non impone necessariamente un pulsante specifico, ma richiede una funzione facilmente individuabile e raggiungibile. L’utente dovrà poter comunicare la propria decisione, identificare il contratto interessato e indicare un recapito per ricevere la conferma dell’operazione. Il nuovo articolo 54-bis del Codice del consumo stabilisce inoltre che questa funzione resti visibile per tutta la durata del periodo utile per il recesso e che sia accompagnata da una dicitura chiara, come “Recedere dal contratto qui” o formule equivalenti.

Dopo la richiesta, il venditore sarà tenuto a trasmettere senza ritardo una ricevuta contenente la data e l’orario della comunicazione. Nei marketplace, la gestione della procedura potrà essere affidata direttamente alla piattaforma, evitando che ogni singolo venditore debba predisporre un sistema autonomo.

Resta invariato il termine di 14 giorni previsto dalla legge per ripensare a un acquisto effettuato a distanza, salvo le eccezioni già esistenti. Entro questo periodo il consumatore può annullare il contratto senza dover fornire motivazioni. In caso di beni materiali, il venditore dovrà effettuare il rimborso entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso, comprese le spese standard di consegna, anche se potrà attendere la restituzione del prodotto o una prova dell’avvenuta spedizione.

Chi esercita il recesso avrà a sua volta altri 14 giorni per restituire la merce acquistata. Le modalità operative cambiano quindi soprattutto sul piano procedurale, mentre i termini temporali restano quelli già previsti dalla disciplina vigente.

Situazione diversa per i servizi digitali. Abbonamenti software, consulenze online e corsi erogati nel tempo possono rientrare nel diritto di ripensamento. Se però il consumatore richiede l’attivazione immediata del servizio e successivamente decide di recedere entro il termine previsto, potrebbe dover corrispondere l’importo relativo alla parte già usufruita.

Per contenuti digitali scaricabili come ebook, videogiochi o film, il diritto di recesso può decadere soltanto in presenza di condizioni precise. È necessario che il consumatore abbia autorizzato espressamente l’avvio immediato della fornitura, abbia riconosciuto la perdita del diritto di recesso e abbia ricevuto tutte le informazioni richieste dalla normativa. L’avvio del download, da solo, non comporta automaticamente la rinuncia alle tutele previste dalla legge.

Le nuove disposizioni riguardano anche i servizi finanziari commercializzati a distanza, comprese polizze assicurative e prodotti previdenziali. In questi casi il periodo per recedere senza penalità è generalmente di 14 giorni, che diventano 30 per alcune assicurazioni sulla vita e forme pensionistiche complementari.

La riforma introduce inoltre limiti più rigidi contro i cosiddetti dark pattern, cioè quei sistemi di progettazione delle interfacce che possono condizionare le decisioni degli utenti o rendere inutilmente difficile l’esercizio dei propri diritti. Siti e applicazioni non potranno adottare soluzioni che ostacolino il recesso o inducano il consumatore a rinunciare alla propria scelta attraverso percorsi complessi o poco trasparenti.

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