Garlasco e privacy, il Garante richiama i media sulla diffusione di intercettazioni e atti

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Il Garante Privacy richiama media e giornalisti sul caso Garlasco, vietando la diffusione non essenziale di intercettazioni e colloqui tra avvocati e assistiti per tutelare riservatezza, diritto di difesa e corretto svolgimento del processo.

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Garlasco e privacy, il Garante richiama i media sulla diffusione di intercettazioni e atti
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Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul rapporto tra cronaca giudiziaria e tutela della riservatezza, prendendo posizione dopo la diffusione di contenuti legati al caso di Garlasco. Nel comunicato l’Autorità ha rivolto un richiamo diretto a giornalisti, redazioni e operatori dell’informazione, invitandoli a rispettare le norme sulla privacy e il codice deontologico della professione.

Secondo il Garante, il diritto di cronaca può giustificare la pubblicazione di informazioni anche sensibili quando esiste un interesse pubblico concreto, ma la diffusione dei dati deve restare entro limiti precisi. La libertà di stampa, viene spiegato, deve convivere con la tutela della dignità delle persone coinvolte, della loro vita privata e del diritto alla difesa.

Uno dei passaggi più delicati riguarda le comunicazioni tra avvocato e assistito. L’Autorità ricorda che questi colloqui godono di una protezione specifica prevista dall’articolo 103 del codice di procedura penale, che limita in modo rigoroso intercettazioni, acquisizioni e utilizzo di tali conversazioni. La pubblicazione integrale o dettagliata di questi contenuti rischia di compromettere la riservatezza necessaria alla preparazione della strategia difensiva.

Nel documento viene richiamato anche il principio di essenzialità dell’informazione, considerato centrale nelle regole che disciplinano il giornalismo in materia di privacy. Il Garante sottolinea che non tutto ciò che emerge durante un’indagine può essere pubblicato. Devono essere diffusi soltanto i contenuti realmente indispensabili per comprendere fatti di interesse pubblico, evitando dettagli privati o elementi che non aggiungono informazioni rilevanti.

L’Autorità segnala inoltre che la divulgazione di atti investigativi o intercettazioni può entrare in conflitto con le norme del codice di procedura penale sulla pubblicazione di documenti non divulgabili, oltre che con le disposizioni penali che puniscono la diffusione illecita di registrazioni e riprese della vita privata.

Il richiamo del Garante arriva in un momento in cui le inchieste giudiziarie finiscono spesso al centro di una narrazione mediatica costruita attraverso chat, intercettazioni e verbali diffusi a puntate. Secondo l’Autorità, l’interesse pubblico non coincide con la curiosità verso aspetti intimi della vita delle persone coinvolte nei procedimenti penali.

Il tema assume un peso ancora maggiore nei processi ad alta esposizione mediatica e nei casi fondati prevalentemente su indizi. In situazioni simili, la diffusione di intercettazioni o materiali investigativi non essenziali può influenzare la percezione dell’opinione pubblica e favorire la formazione di giudizi anticipati fuori dalle aule di tribunale.

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