Voli cancellati in Ue, niente risarcimento se manca il carburante
Cancellazioni di voli per mancanza di carburante non danno diritto al risarcimento in Ue, chiarisce il commissario ai Trasporti Tzitzikostas. I passeggeri possono ottenere solo rimborso o volo alternativo se il problema è legato al jet fuel.
Chi si troverà con un volo cancellato per problemi legati alla carenza di carburante non potrà chiedere un risarcimento economico. In questi casi, le norme europee prevedono soltanto due opzioni per i passeggeri: il rimborso del biglietto oppure la riprotezione su un altro volo verso la stessa destinazione.
A chiarirlo è stato il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, al termine di un incontro tra i ministri del settore. Secondo quanto spiegato, la mancanza di jet fuel rientra tra le cosiddette circostanze eccezionali, cioè eventi che sfuggono al controllo delle compagnie aeree.
Diverso il caso dell’aumento dei prezzi del carburante. Un semplice rincaro non basta per giustificare l’esclusione del risarcimento. Se la cancellazione dipende solo da costi più alti, i passeggeri mantengono il diritto a un indennizzo oltre all’assistenza prevista.
Le regole europee restano comunque valide per tutti i voli in partenza da aeroporti dell’Unione e per quelli in arrivo operati da compagnie europee. In presenza di ritardi rilevanti o cancellazioni, i viaggiatori devono ricevere assistenza, informazioni e supporto direttamente dalla compagnia.
In caso di problemi, il passeggero può scegliere tra rimborso, volo alternativo o rientro al punto di partenza. Le compagnie sono obbligate a garantire assistenza in aeroporto, come pasti, sistemazione e comunicazioni, quando necessario.
Il diritto al risarcimento economico scatta solo in condizioni precise. Se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, l’indennizzo può variare tra 250 e 600 euro, in base alla distanza del volo. Tuttavia, questo non si applica quando la compagnia dimostra che l’interruzione è stata causata da eventi straordinari inevitabili.
Spetta infatti al vettore fornire prove concrete delle cause della cancellazione, come documenti tecnici o relazioni operative. In assenza di queste giustificazioni, il passeggero può far valere i propri diritti e richiedere il risarcimento previsto dalla normativa europea.
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