Rottamazione-quater, via alle lettere con gli importi per la riammissione: comunicazioni entro il 30 giugno
Stanno arrivando le lettere con gli importi da versare per la riammissione alla Rottamazione-quater. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato l’invio delle comunicazioni indirizzate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile, come previsto dalla Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe.
Le comunicazioni, inviate in risposta alle circa 247mila richieste ricevute, saranno recapitate entro il 30 giugno 2025. I contribuenti riceveranno la lettera tramite raccomandata, all’indirizzo indicato nella domanda, oppure via PEC se avevano fornito un indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell’adesione.
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All’interno della comunicazione è presente un prospetto di sintesi con i carichi, le cartelle o gli avvisi inclusi nella domanda, gli importi da pagare e le scadenze in base all’opzione scelta in fase di adesione. I contribuenti potevano optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in dieci rate di pari importo distribuite tra il 2025 e il 2027 (31 luglio e 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027).
Ogni comunicazione contiene anche i moduli precompilati per effettuare i versamenti e le informazioni utili per richiedere la domiciliazione bancaria. Una copia digitale della lettera sarà disponibile nell’area riservata del sito ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
La riapertura dei termini è stata prevista per i contribuenti che risultavano decaduti alla data del 31 dicembre 2024 a causa di pagamenti mancati, parziali o tardivi. Tali soggetti hanno avuto la possibilità di presentare una nuova domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
La Rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, consente di definire in maniera agevolata i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. I benefici prevedono il pagamento dei soli importi dovuti a titolo di capitale, diritti di notifica e costi per eventuali procedure esecutive. Non sono invece dovute le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora e l’aggio.
Per quanto riguarda le multe stradali e le sanzioni amministrative (escluse quelle tributarie e contributive), non sono dovuti gli interessi né le maggiorazioni, così come l’aggio. Il beneficio resta applicabile esclusivamente ai debiti compresi nelle originarie dichiarazioni di adesione alla Rottamazione-quater.