Reati contro gli animali: pene più dure e nuove tutele con la legge approvata in Senato

La recente legge approvata in Senato segna un passo avanti significativo nella tutela degli animali. Con pene più severe per i reati a loro danno e nuove restrizioni sulla detenzione e commercializzazione, questo provvedimento rappresenta un importante cambiamento culturale verso il rispetto per tutte le creature viventi. Scopriamo insieme le novità che rivoluzionano la legislazione in materia di diritti animali.

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Pene più severe per chi commette reati contro gli animali, divieto di tenere cani alla catena e stop alla commercializzazione di pelli e pellicce di gatto domestico: sono alcune delle novità introdotte dal disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato.

Il provvedimento, composto da 15 articoli, modifica il codice penale e il codice di procedura penale, con l'obiettivo di armonizzare e rafforzare la tutela giuridica degli animali. Si inserisce nel quadro della riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che ha riconosciuto agli animali uno specifico valore giuridico, obbligando lo Stato a garantirne il benessere.

L’articolo 1 ridefinisce il titolo del IX-bis del Codice penale: non si protegge più solo il "sentimento per gli animali", ma direttamente gli animali come esseri senzienti. È un cambio di paradigma giuridico e culturale, che comporta un generale inasprimento delle pene.

Con l’articolo 2 si modifica l’art. 544-quater c.p., aumentando le sanzioni pecuniarie per chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie verso animali. L’articolo 3, invece, rafforza la lotta ai combattimenti clandestini, portando la pena da due a quattro anni di reclusione per chi promuove o dirige tali eventi, con aggravanti in caso di coinvolgimento di minori, armi o diffusione online delle immagini.

L’articolo 5 riscrive gli articoli 544-bis e 544-ter c.p., prevedendo fino a quattro anni di carcere per chi uccide un animale con crudeltà e pene più alte per maltrattamenti prolungati. Riformulato anche l’art. 638 c.p., che prevede da uno a quattro anni di reclusione per chi danneggia o uccide tre o più animali altrui. Aumenta la sanzione minima per l’abbandono (art. 727 c.p.).

Il nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale, introdotto con l’articolo 6, disciplina l’affidamento definitivo degli animali sequestrati ad associazioni autorizzate, con possibilità di versare cauzione e aggiornare l’anagrafe in caso di cucciolate.

L’articolo 7 modifica l’art. 544-sexies c.p. vietando l’abbattimento o l’alienazione degli animali coinvolti in procedimenti penali, anche se non formalmente sequestrati, fino alla sentenza definitiva. Per chi commette abitualmente reati gravi contro gli animali, potranno scattare le misure di prevenzione previste dal codice antimafia, comprese confisca dei beni e sorveglianza speciale.

Con l’articolo 8, la responsabilità amministrativa delle imprese, regolata dal d.lgs. 231/2001, viene estesa anche ai reati contro gli animali, con sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e interdizioni fino a due anni. Restano esclusi i casi già regolati da normative specifiche su caccia, pesca, allevamenti e spettacoli circensi.

L’articolo 9 interviene sulla legge 201/2010, inasprendo le pene per il traffico illecito di animali da compagnia e introducendo multe più alte e revoca delle autorizzazioni per i recidivi. L’articolo 10 introduce il divieto di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena, salvo per motivi certificati di salute o sicurezza.

Il testo si completa con l’articolo 11 sulle norme per identificazione e registrazione, l’articolo 12 sul coordinamento delle forze di polizia, l’articolo 13 e 14 sull’inasprimento delle pene per la cattura e la detenzione illegale di animali selvatici.

Infine, l’articolo 15 introduce il divieto di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico, sancendo un ulteriore passo avanti nella protezione degli animali.

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