AI Act, dal 2 agosto 2026 scattano gli obblighi per chatbot, deepfake e contenuti AI

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Dal 2 agosto 2026 l’AI Act impone nuove regole di trasparenza nell’Unione europea: chatbot e assistenti virtuali devono dichiararsi, mentre deepfake e contenuti generati dall’AI vanno marcati o etichettati secondo i casi previsti.

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Dal 2 agosto 2026 aziende, enti pubblici e professionisti che utilizzano determinati sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea devono rispettare nuovi obblighi di trasparenza. Le persone dovranno sapere quando stanno interagendo con una macchina e, nei casi previsti, riconoscere testi, immagini, registrazioni e video creati o modificati artificialmente.

Le disposizioni derivano dall’articolo 50 dell’AI Act, il regolamento europeo che stabilisce responsabilità e regole comuni per lo sviluppo, la distribuzione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. La norma non vieta l’uso degli strumenti generativi, ma impone di rendere riconoscibile la presenza dell’AI quando potrebbe essere confusa con una persona o con un contenuto autentico.

Chatbot, assistenti virtuali e sistemi vocali dovranno quindi informare gli utenti della loro natura artificiale, a meno che ciò non risulti già evidente. La regola riguarda, tra gli altri, i servizi automatici per l’assistenza clienti, le prenotazioni, la raccolta di richieste commerciali e le comunicazioni telefoniche gestite senza un operatore umano.

Per adeguarsi, molte organizzazioni dovranno modificare interfacce, messaggi iniziali, avvisi sullo schermo e comunicazioni vocali. L’informazione dovrà essere fornita in modo chiaro e tempestivo, prima che l’utente possa scambiare il sistema per una persona reale.

Un secondo gruppo di obblighi interessa i fornitori di strumenti capaci di generare o manipolare contenuti sintetici. Immagini, audio, video e testi prodotti dall’intelligenza artificiale dovranno essere contrassegnati in un formato leggibile dalle macchine e tecnicamente individuabile, utilizzando soluzioni efficaci e compatibili con lo stato dell’arte.

Per i sistemi immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026 è previsto un periodo transitorio per alcuni obblighi di marcatura. L’adeguamento potrà essere completato entro il 2 dicembre 2026. Sviluppatori e aziende che integrano questi strumenti dovranno verificare quali sistemi di identificazione sono disponibili e quanto resistano a modifiche, conversioni o rielaborazioni successive.

Regole specifiche riguardano i deepfake, ossia immagini, filmati o registrazioni audio generati o alterati dall’AI in modo da apparire autentici. Chi li utilizza dovrà dichiarare che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente. Per opere artistiche, creative, satiriche o di fantasia sono previste modalità meno invasive, purché l’indicazione non comprometta la fruizione dell’opera.

L’obbligo coinvolge anche i testi generati o modificati dall’AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. L’etichetta non è necessaria quando il materiale è stato sottoposto a una revisione umana o a un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità della pubblicazione.

Le persone dovranno inoltre essere avvisate quando vengono sottoposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica. La disposizione può interessare negozi, eventi, luoghi di lavoro, servizi aperti al pubblico e attività di sicurezza privata. L’uso di questi strumenti dovrà rispettare anche le norme europee sulla protezione dei dati personali.

L’entrata in applicazione delle regole sulla trasparenza rappresenta una delle principali tappe del calendario dell’AI Act. Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024, mentre dal 2 febbraio 2025 si applicano i divieti relativi ad alcune pratiche considerate incompatibili con i diritti fondamentali, tra cui il social scoring e specifiche forme di manipolazione o identificazione biometrica.

Dal 2 agosto 2025 sono diventate operative le disposizioni sulla governance europea, sulle sanzioni e sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali. Dal 2 agosto 2026 si applica la parte più ampia del regolamento, insieme a numerosi obblighi destinati ai sistemi classificati ad alto rischio. Altre prescrizioni entreranno in vigore secondo le successive scadenze stabilite dalla normativa.

Le violazioni degli obblighi possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato annuo dell’esercizio precedente, qualora questa cifra risulti superiore. Per le piccole e medie imprese si applica l’importo più basso tra la percentuale e il limite massimo previsto.

Oltre alle multe, aziende e professionisti possono rispondere delle conseguenze provocate da informazioni errate, documenti inesatti o decisioni prese senza un adeguato controllo umano. Le organizzazioni dovranno quindi censire gli strumenti utilizzati, individuare i responsabili, aggiornare le procedure interne e formare il personale incaricato di gestire i sistemi di intelligenza artificiale.

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