Riforma carburanti, stretta sulle licenze e bonus fino a 60 mila euro per le colonnine

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Il Governo porta in Consiglio dei ministri la riforma della rete carburanti, con controlli più severi sulle autorizzazioni, obbligo di almeno un carburante non fossile dal 2028 e incentivi fino a 60 mila euro per riconvertire gli impianti.

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La riforma della rete italiana dei Carburanti arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri all’interno del disegno di legge annuale sulla concorrenza. Il provvedimento introduce requisiti più rigidi per ottenere le autorizzazioni, rafforza i controlli antimafia e prevede contributi destinati alla trasformazione degli impianti tradizionali in stazioni di ricarica elettrica o punti vendita di biocarburanti.

Il riordino interessa un comparto che genera circa 45 miliardi di euro di fatturato ogni anno e occupa quasi 80 mila persone tra titolari, dipendenti e collaboratori. La rete comprende oltre 22 mila punti vendita ordinari e circa 450 aree di servizio lungo le autostrade.

Uno degli obiettivi è ridurre la frammentazione del sistema italiano, caratterizzato da un numero di distributori superiore a quello dei principali Paesi europei ma da volumi medi di vendita più bassi. Nel 2022 in Italia risultavano attivi 22.187 impianti, con una distribuzione media di 1.370 metri cubi e 1.812 veicoli serviti per punto vendita.

In Germania gli impianti erano 14.069, con un erogato medio di 3.641 metri cubi e 3.764 vetture per stazione. In Francia i punti vendita erano 10.609, con una media di 3.990 metri cubi e 3.509 veicoli per impianto.

La riforma punta anche alla progressiva chiusura o riconversione delle strutture meno efficienti. Circa il 20% dei distributori italiani vende meno di 400 mila litri all’anno, mentre soltanto il 5% supera i 3,5 milioni di litri, una soglia più vicina ai livelli registrati nei Paesi con reti meno estese.

Per ottenere una nuova autorizzazione, gli operatori dovranno dimostrare di possedere adeguate capacità tecniche, organizzative ed economiche. Sarà inoltre necessario garantire la continuità del servizio, rispettare la normativa contributiva e applicare i contratti collettivi nazionali previsti per i lavoratori del settore.

Tra i documenti richiesti rientrerà il Durc, che certifica la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi. Il rilascio del titolo sarà inoltre subordinato alle verifiche sulla documentazione antimafia, con l’obiettivo di impedire l’ingresso nella filiera di soggetti privi dei requisiti di affidabilità.

Dal 1° gennaio 2028, ogni nuovo impianto autorizzato dovrà offrire almeno un carburante non fossile. La misura accompagna il graduale adeguamento della rete alla mobilità elettrica e all’impiego di combustibili alternativi.

Il disegno di legge prevede anche incentivi per i titolari che, entro il 31 dicembre 2028, convertiranno i distributori di benzina, gasolio, Gpl o metano in stazioni di ricarica elettrica oppure in impianti destinati alla vendita di biocarburanti liquidi o gassosi.

Per accedere al contributo, le infrastrutture di ricarica dovranno garantire una potenza pari o superiore a 90 kilowatt ciascuna. L’agevolazione potrà coprire fino al 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 60 mila euro per ogni intervento.

Le risorse disponibili per i contributi ammonteranno a 37 milioni di euro nel 2028, altri 37 milioni nel 2029 e 38 milioni nel 2030. Il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green avrà invece una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per ciascuno dei tre anni.

La gestione delle somme sarà affidata ad Acquirente Unico. La copertura finanziaria arriverà da una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti di emissione di anidride carbonica.

Il testo interviene infine sui rapporti contrattuali tra i titolari degli impianti e i soggetti incaricati della gestione dei servizi di rifornimento. I contratti dovranno avere una durata minima di quattro anni e indicare termini di preavviso adeguati, oltre a una penale in caso di recesso unilaterale da parte dell’affidante.

Il gestore incaricato potrà occuparsi esclusivamente dei servizi affidati, senza acquisire la proprietà del carburante. Non sarà tenuto a ottenere una licenza fiscale autonoma, che resterà intestata al titolare dell’autorizzazione o al soggetto che utilizza l’impianto in comodato.

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