Reddito di cittadinanza, la Corte Ue dichiara discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza

La Corte Ue boccia il requisito dei 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza ai rifugiati. I giudici europei parlano di discriminazione indiretta contro chi ha ottenuto protezione internazionale in Italia.

Reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza, la Corte Ue dichiara discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il requisito dei dieci anni di residenza in Italia imposto ai rifugiati per ottenere il reddito di cittadinanza rappresenta una forma di discriminazione indiretta vietata dalle norme europee.

La decisione arriva dopo il ricorso presentato da un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria. All’uomo era stato revocato il beneficio economico in seguito a un controllo amministrativo dell’Inps, che aveva accertato l’assenza del requisito della residenza continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni.

Dopo la revoca del sussidio, il caso è finito davanti a un giudice italiano che ha chiesto l’intervento della Corte di Lussemburgo per chiarire se la normativa italiana potesse creare una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini stranieri con protezione internazionale.

Secondo i giudici europei, il reddito di cittadinanza rientra tra le prestazioni collegate al diritto al sostegno minimo e all’accesso all’occupazione. Per questo motivo, i beneficiari di protezione internazionale devono essere trattati allo stesso modo dei cittadini italiani.

La Corte ha riconosciuto che il requisito dei dieci anni viene applicato formalmente a tutti i richiedenti, ma nella pratica colpisce soprattutto gli stranieri. Proprio questo effetto, secondo la sentenza, configura una discriminazione indiretta incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

I giudici hanno inoltre respinto le motivazioni presentate dal governo italiano, secondo cui la misura sarebbe giustificata dall’impatto economico e amministrativo del sostegno pubblico. Per la Corte Ue queste ragioni non bastano a legittimare una differenza di trattamento nei confronti dei titolari di protezione internazionale.

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