Imu, scadenza saldo: chi deve pagare e quali immobili sono esenti
La giornata di oggi, 16 dicembre 2025, segna l’ultimo termine utile per versare il saldo Imu. L’imposta riguarda in via principale i proprietari di seconde abitazioni e gli immobili classificati come di lusso, ovvero quelli inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Da oltre un decennio, invece, non è dovuta l’imposta sulle abitazioni principali che rientrano nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il titolare vive stabilmente e ha fissato la propria residenza anagrafica. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti fa venir meno l’esenzione, facendo scattare l’obbligo di pagamento.
Leggi anche IMU seconda casa 2025 in scadenza: acconto da pagare entro il 16 giugno
Un passaggio chiave è arrivato nel 2022 con una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha chiarito uno dei punti più dibattuti sulla nozione di seconda casa. I giudici hanno dichiarato illegittima la norma che estendeva il concetto di abitazione principale all’intero nucleo familiare. In precedenza, se due coniugi o partner uniti civilmente possedevano e abitavano due immobili nello stesso comune, uno dei due veniva automaticamente considerato seconda casa.
Con la decisione della Consulta, l’esenzione è stata riconosciuta a entrambe le abitazioni, a condizione che ciascun componente della coppia dimori e risieda abitualmente in un immobile distinto. Questo orientamento ha ampliato la platea di contribuenti che non sono più tenuti al versamento dell’imposta.
Per quanto riguarda le pertinenze, l’esclusione dall’Imu è limitata alle unità classificate come C/2, C/6 e C/7. L’agevolazione vale però per una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. In presenza di più unità della stessa categoria, come due locali C/2, l’esenzione si applica esclusivamente a una di esse.
Restano inoltre escluse dal pagamento diverse altre tipologie di immobili. Tra queste rientrano le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, gli alloggi sociali e la casa coniugale attribuita a uno dei coniugi dopo separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio.
L’esenzione riguarda anche una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini iscritti all’AIRE, residenti all’estero e già pensionati nel Paese di residenza. In questo caso l’immobile non deve risultare né locato né concesso in comodato d’uso.