Imu, scadenza saldo: chi deve pagare e quali immobili sono esenti

scadenza saldo

La giornata di oggi, 16 dicembre 2025, segna l’ultimo termine utile per versare il saldo Imu. L’imposta riguarda in via principale i proprietari di seconde abitazioni e gli immobili classificati come di lusso, ovvero quelli inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Da oltre un decennio, invece, non è dovuta l’imposta sulle abitazioni principali che rientrano nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il titolare vive stabilmente e ha fissato la propria residenza anagrafica. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti fa venir meno l’esenzione, facendo scattare l’obbligo di pagamento.

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Un passaggio chiave è arrivato nel 2022 con una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha chiarito uno dei punti più dibattuti sulla nozione di seconda casa. I giudici hanno dichiarato illegittima la norma che estendeva il concetto di abitazione principale all’intero nucleo familiare. In precedenza, se due coniugi o partner uniti civilmente possedevano e abitavano due immobili nello stesso comune, uno dei due veniva automaticamente considerato seconda casa.

Con la decisione della Consulta, l’esenzione è stata riconosciuta a entrambe le abitazioni, a condizione che ciascun componente della coppia dimori e risieda abitualmente in un immobile distinto. Questo orientamento ha ampliato la platea di contribuenti che non sono più tenuti al versamento dell’imposta.

Per quanto riguarda le pertinenze, l’esclusione dall’Imu è limitata alle unità classificate come C/2, C/6 e C/7. L’agevolazione vale però per una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. In presenza di più unità della stessa categoria, come due locali C/2, l’esenzione si applica esclusivamente a una di esse.

Restano inoltre escluse dal pagamento diverse altre tipologie di immobili. Tra queste rientrano le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, gli alloggi sociali e la casa coniugale attribuita a uno dei coniugi dopo separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio.

L’esenzione riguarda anche una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini iscritti all’AIRE, residenti all’estero e già pensionati nel Paese di residenza. In questo caso l’immobile non deve risultare né locato né concesso in comodato d’uso.