IMU seconda casa 2025 in scadenza: acconto da pagare entro il 16 giugno
Se possiedi una seconda casa, non puoi perdere di vista la scadenza dell’IMU 2025: il pagamento dell’acconto, pari al 50% dell’imposta stimata, è previsto entro il 16 giugno. Ricorda di verificare eventuali nuove aliquote approvate dal Comune entro il 28 aprile. La prima casa, invece, rimane esente dall’IMU, a condizione che sia utilizzata come abitazione principale e rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Si avvicina la scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2025 sulle seconde case e sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Il termine per pagare è fissato a lunedì 16 giugno: l’importo da versare corrisponde al 50% dell’imposta calcolata per l’anno, tenendo conto delle eventuali nuove aliquote IMU approvate dal Comune entro il 28 aprile 2025.
La prima casa è esente dall’IMU, a condizione che sia l’abitazione principale con residenza anagrafica e dimora abituale. Sono esenti anche le pertinenze (una sola per ogni categoria, come una cantina o un box), ma se vengono affittate, l’esenzione decade e si deve versare l’imposta.
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Devono pagare l’IMU i proprietari di seconde abitazioni, immobili affittati, concessi in comodato o non utilizzati direttamente. L’importo dell’acconto si calcola prendendo la rendita catastale rivalutata, moltiplicata per il coefficiente catastale specifico e applicando le aliquote deliberate dal Comune. In caso di comproprietà, ogni titolare è tenuto a versare la propria quota, e in caso di mancato pagamento di uno dei comproprietari, l’accertamento sarà avviato solo nei confronti dell’inadempiente.
Restano valide diverse esenzioni IMU: immobili delle forze dell’ordine (se unico immobile posseduto in Italia), case occupate abusivamente con procedimento di rilascio avviato, abitazioni concesse al coniuge superstite con diritto di abitazione. Le prime case di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) non sono esenti, ma beneficiano di una detrazione fissa di 200 euro.
Sono previste anche riduzioni IMU del 50% per: immobili in comodato gratuito a figli o genitori (se è l’unico immobile posseduto o se si possiede una prima casa nello stesso Comune); immobili inagibili o inabitabili con perizia tecnica; pensionati residenti all’estero titolari di pensione estera. In caso di affitto a canone concordato, la riduzione è del 25%.
L’acconto copre il 50% dell’imposta annuale, calcolata sui mesi di possesso effettivo. Un mese è conteggiato per intero se il possesso supera i 15 giorni. Nei mesi da 30 giorni (aprile, giugno, settembre, novembre), se l’acquisto dell’immobile avviene il 15 del mese, l’IMU è a carico dell’acquirente.
Il versamento va effettuato con il modello F24, compilando i campi con i codici tributo relativi alla tipologia di immobile e indicando la quota spettante in caso di comproprietà. I principali codici sono:
- 3912 – Abitazione principale e pertinenze
- 3913 – Fabbricati rurali a uso strumentale
- 3914 – Terreni
- 3916 – Aree fabbricabili
- 3918 – Altri fabbricati
- 3925 – Immobili a uso produttivo cat. D – STATO
- 3930 – Immobili a uso produttivo cat. D – COMUNE
Per regolarizzare un mancato pagamento si può ricorrere al ravvedimento operoso con il modello F24, aggiungendo sanzioni e interessi in base al ritardo:
- 0,1% al giorno fino a 14 giorni di ritardo
- 1,5% dal 15° al 30° giorno
- 1,67% entro 90 giorni
- 3,75% entro un anno
- 4,29% entro 2 anni
- 5% oltre 2 anni