di Paola Cammarota di martedì 2 marzo 2021

Cos’è il diritto d’autore?

cos’è diritto

Il diritto d’autore tutela le opere frutto della creazione e dell’ingegno umani, attribuendo ai titolari il diritto esclusivo di utilizzarle, modificarle, diffonderle e trarne i correlati vantaggi economici.

Si può con ragionevolezza sostenere che, in linea generale, tutte le opere creative sono tutelate dal diritto d’autore. Concretamente, cosa è tutelato dal diritto d’autore?

Come ci racconta l'Avv. La Malfa del sito registrareunmarchio.it , sono tutelate dal diritto d’autore le composizioni musicali, le immagini, le fotografie, i libri, i testi e in generale tutto ciò che è frutto dell’attività creativa e inventiva dell’uomo.

Tali opere contribuiscono all’arricchimento del patrimonio culturale del paese e, per questo, sono per l’ordinamento meritevoli di tutela e protezione.

Le opere protette dal diritto d’autore non possono essere riprodotte senza il consenso di colui che le ha ideate e realizzate; tale consenso si ottiene generalmente dietro il pagamento di un compenso.

Nel concreto, cosa significa diritto d’autore?

Il diritto d’autore è un istituto giuridicamente disciplinato che mira alla tutela delle opere frutto dell’ingegno e della creatività e che attribuisce al titolare diritti sia di tipo morale che patrimoniale.

L’artista può, in sostanza, trarre, in modo esclusivo, ogni vantaggio economico dalle proprie opere.

Il diritto d’autore, in inglese copyright, preserva e valorizza gli sforzi, di natura anche economica, sostenuti dagli artisti per la realizzazione delle proprie opere e funge da incentivo per la creazione di nuove.

A livello nazionale, l’autorità preposta alla vigilanza del rispetto delle norme dettate in materia di diritto d’autore è la SIAE che detiene altresì poteri e funzioni sanzionatorie.

I vantaggi economici connessi al diritto d’autore

Come anticipato, il diritto d’autore conferisce all’artista, tra le altre cose, il diritto di trarre i profitti economici dalle proprie opere, per tutto il corso della sua vita e fino a 70 anni dopo la sua morte (in tal caso ovviamente ne beneficeranno gli eredi).

Tra i diritti che competono in via esclusiva al titolare dell’opera vi sono:

  • Il diritto di pubblicare per la prima volta e diffondere l’opera sul mercato;
  • Il diritto di trarre profitto economico ogni volta in cui l’opera viene riprodotta da parte di terzi;
  • Il diritto di ricevere un ritorno economico ogni volta che l’opera viene venduta;
  • Il diritto di vietare la diffusione dell’opera presso il pubblico;
  • Il diritto di riprodurre l’opera;
  • Il diritto di autorizzare o meno eventuali modifiche da apportare all’opera.

I vantaggi, diversi da quelli economici, connessi al diritto d’autore

Oltre ai vantaggi di natura prettamente economica descritti, il diritto d’autore attribuisce al titolare dell’opera anche una serie di ulteriori vantaggi e prerogative esclusive. Infatti, la legge appresta una specifica tutela anche alla persona dell’autore dell’opera, alla sua reputazione e alla sua immagine. Questa serie di diritti non può essere ceduta a terzi, non può cioè essere oggetto di compravendita né di trattative, essendo tali diritti inscindibili dalla persona cui spettano per legge cioè l’autore dell’opera. Gli unici che potrebbero azionare questi diritti sono i familiari dell’artista, una volta venuto a mancare quest’ultimo.

Tali diritti, specificatamente, sono:

  • Il diritto di rivendicare la paternità della creazione artistica;
  • Il diritto di pubblicare o meno la creazione artistica;
  • Il diritto al ritiro dell’opera dal mercato;
  • Il diritto di vietare ed opporsi a qualsivoglia modifica della creazione artistica.

Gli ulteriori diritti che derivano dal diritto d’autore

Anche soggetti diversi dall’artista possono vantare diritti specifici che la legge riconosce loro. In particolare, si parla di tutti quei soggetti che consentono la diffusione dell’opera presso il pubblico, ad esempio: emittenti radio e tv; esecutori o produttori.

La normativa sul diritto d’autore

Il testo normativo che disciplina il diritto d’autore è una legge ormai risalente, si tratta, infatti, della legge n. 633 del 1941.

Tale legge è stata emanata in sostanziale continuità e sintonia con la precedente Convenzione di Berna del 1886, avente ad oggetto la tutela di creazioni letterarie e artistiche.

Con il passare del tempo, molti sono stati gli interventi modificativi sulle disposizioni della legge del 1941, volti al fini di attualizzarla e superare i profili di anacronismo con la mutata realtà sociale ed economica.

Tra questi, particolare rilievo hanno i correttivi applicati a seguito dell’adozione della nostra Carta Costituzionale e le direttive dettate in materia dall’Unione Europea.

Un ulteriore aggancio normativo è rintracciabile all’art. 2575 del Codice Civile che individua i tipi di opere creative che possono ritenersi tutelabili con il diritto d’autore.

Di recente, nel 2017, sono poi state introdotte a livello europeo, nuove disposizioni in materia di diritto d’autore, finalizzate a rafforzare la tutela delle opere artistiche. Tra le disposizioni di maggior risalto, occorre senz’altro citare l’art. 11 che prescrive l’obbligo in capo alle piattaforme social e alle principali pagine web di corrispondere un compenso ogni qualvolta utilizzino e pubblichino una creazione artistica tutelata dal diritto d’autore. Tali previsioni normative riguardano, come ovvio, solo il caso in cui dalla pubblicazione e riproduzione dell’opera derivino vantaggi economici; restando invece privi di interesse per il legislatore i casi di utilizzo dell’opera ad esempio a scopo meramente didattico o per uso personale senza fine di lucro.

Altre facoltà riservate all’autore dell’opera

In alcuni casi, chi detiene la paternità dell’opera sceglie di non avvalersi di tutti i diritti che gli spettano per legge e di azionarne solo alcuni, con ciò agevolando la diffusione della propria opera.

Si tratta dei casi in cui l’autore si determina a lasciare la propria creazione di libera fruizione attraverso lo strumento del “Copyleft” o ancora il caso delle licenze con cui l’autore riserva per sé solo alcuni dei diritti connessi all’opera, attribuendone altri a terzi.

Nello specifico, con il “Copyleft”, l’autore lascia ai terzi la libertà di modificare e riprodurre l’opera: è quello che accade soprattutto nei casi dello sviluppo di sistemi informatici, spesso condotti da una pluralità di professionisti.

Con le licenze, invece, l’autore può:

  • Lasciare ai terzi la libertà di utilizzazione dell’opera, anche con il fine di trarne vantaggi economici, a condizione che venga sempre indicato il nome dell’autore;
  • Lasciare ai terzi la possibilità di utilizzare l’opera ma senza poterla modificare;
  • Lasciare ai terzi la possibilità di usare l’opera ma senza scopo di lucro;
  • Lasciare ai terzi la possibilità di diffondere l’opera ma alle stesse condizioni e con gli stessi vincoli di cui alla licenza originaria.
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