Clausola abusiva nel contratto di finanziamento il tribunale revoca il decreto ingiuntivo

“Deve quindi ritenersi abusiva la clausola contrattuale con cui l’opponente si è obbligata a versare in caso di ritardo penali e quindi interessi moratori nella misura del 15,96% e costi aggiuntivi a titoli di interessi e penali, perché clausole contrattuale meramente assentite dal consumatore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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