L’applicazione dell’articolo 129 nel processo

L’articolo 129 del Codice di Procedura Penale (CPP) stabilisce l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Il giudice è infatti tenuto a pronunciare una sentenza favorevole all’imputato se riconosce, senza bisogno di ulteriori indagini, una delle cause di non punibilità previste dalla legge. Applicandolo, il giudice riconosce d’ufficio con sentenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato estinto o che manca la condizione di procedibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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